Questo sito utilizza cookie tecnici anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie.

FaceBookFaceBook

Sede Via dei Giaggioli, 33 - Tel. 0736 403667
63100 ASCOLI PICENO


STATUTO SOCIALE
DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
BUDO PICENO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
-----ooooooo00000ooooooo-----

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e scopi

1. L'Associazione Sportiva dilettantistica denominata "BUDO ASCOLI PICENO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" è stata costituita in data 31/01/1986.

2. L'Associazione ha sede attualmente in ASCOLI PICENO, Via dei Giaggioli, n. 33 c/o Dott. Rocco Maurizio MANNO; con palestra il Via De Dominicis sn.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di Corsi e Centri di Avviamento allo Sport, l'organizzazione di manifestazioni e di tornei, la formazione e la preparazione di squadre di Lotta, di Pesi, di Judo, di Karate, di Ju Jitsu, di Aikido e di Sumo ed ogni altra attività sportiva dilettantistica, con le finalità e con l'osservanza delle direttive della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e delle altre Federazioni Sportive Nazionali.

4. L'Associazione accetta ed applica lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e del altre F.S.N. ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

5. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

6. I colori sociali sono: Nero e Azzurro.

Art. 2 -Patrimonio ed entrate

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai Soci Fondatori, nella complessiva misura di lire ZERO.

3. Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

a) dei versamenti effettuati dai Soci Fondatori e da tutti coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive;

d) dei contributi elargiti, da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
Essa può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da versarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. È, comunque, facoltà dei Soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e, quindi nemmeno il caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi, se non per causa di morte.

Art. 3 - Soci

1. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

a) Soci Fondatori;
b) Soci Effettivi.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.

4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. Il loro numero non deve essere inferiore a 9 (nove). La qualifica di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Effettivi.

5. Sono Soci Effettivi coloro che domandano di fare parte all'Associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività sportiva e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo.

7 Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:
a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;
b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
d) a non adire ad altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme relative alla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

9. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'Associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno 3 (tre) mesi prima. È considerato recesso anche il Socio che di fatto si allontana dall'Associazione, disinteressandosi dall'attività sociale.

10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ratificata dall'Assemblea dei Soci. L'esclusione ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'eslusione, può adire il Consiglio Arbitrale istituito presso la Federazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Effettivi.

3. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del Consiglio Direttivo.
Inoltre essa:
a) provvede, entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico, all'elezione del Presidente e di 4 ( quattro) Consiglieri;
b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
d) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
e) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

4. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

5. L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

6. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
Copia della convocazione dell'Assemblea elettiva deve essere invita al Comitato Regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore.

7. Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultano colpiti da sanzioni disciplinari (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non sono in regola con le quote associative.

8. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la Sede Sociale a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9. La Commissione di Verifica dei Poteri e di Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

10. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Federale (Art. 15, Pag. 11, Ediz. 1996).

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

Art. 6 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque, il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e, comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dalla emissione dei provvedimenti

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo di idonee relazioni; cura altresì la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, assieme alle opportune relazioni.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno 3 (tre) Consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dismissione dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico e finanziario, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei Soci inadempienti e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanate in caso di eccezionale necessità e urgenza dal Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno 4 (quattro) volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti in seduta straordinaria.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente

5. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

6. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci. Detta Assemblea Sociale deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

7. Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 8 - Libri

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.

Art. 9 - Bilancio preventivo e rendiconto finanziario

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.

4. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei Soci, presso la Sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 10 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

1. A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonizione;
b) la sospensione;
c) la radiazione.

2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Sociale.

3. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 12 -Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, Punto 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché le norme stabilite dal C.O.N.I., dalla F.I.L.P.J.K. e dalle altre F.S.N.


Approvato dall'Assemblea Sociale nella seduta del 06 settembre 1998.


Il Segretario dell'Assemblea Il Presidente dell'Assemblea

 

 

Ascoli Piceno, 06/09/1998

Il Presidente della Società Sportiva

 

 

*****************